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Il noleggio e la localizzazione dei veicoli e macchinari aziendali

Le imprese che sono dotate di un parco veicoli e macchinari, siano esse aziende di noleggio oppure no, avendo investito capitali nell’acquisto di tali beni, hanno un forte interesse a controllarne a distanza posizione e funzionalità. La localizzazione avviene per mezzo del sistema GPS che è in grado di fornire la posizione di un bene con un margine di errore di pochi metri. L’introduzione di questi dispositivi sul mercato risale ormai a diversi anni fa e la prima finalità per cui sono stati sviluppati è quella della prevenzione dei furti.

Nel corso degli ultimi anni alla localizzazione sono state aggiunte numerose funzionalità, prima fra tutte la possibilità di monitorare a distanza le funzionalità del veicolo. Questa tecnologia ha avuto particolare impatto sul mondo dei macchinari complessi, avendo molti più parametri da tenere d’occhio rispetto ad un normale veicolo. In questo ambito è stato possibile procedere ad un monitoraggio delle diverse funzionalità del macchinario, alla verifica dell’utilizzo che l’utente ne faceva, al numero di ore effettive di utilizzo e, in caso di incidente, di ricostruire in modo dettagliato l’accaduto.

Sono stati poi sviluppati anche sistemi di controllo a distanza dei macchinari stessi, cioè sistemi che consentono di intervenire da remoto su alcune funzionalità come il movimento di parti meccaniche o elettroniche. Inabilitare ad esempio una funzionalità del macchinario ad un cliente in ritardo con il pagamento del canone di noleggio può rappresentare un ottimo strumento di pressione per ottenere l’adempimento dell’obbligazione. Per poter fare questo però è necessario inserire all’interno del contratto di noleggio una clausola che espressamente consenta di fare ciò, facendo riferimento alla c.d. eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 del Codice Civile.

A fronte dell’indubbia utilità di queste tecnologie, è opportuno evidenziare le normative che il loro utilizzo implica, non sempre tenute nella dovuta considerazione dagli imprenditori. Si tratta delle norme in tema di trattamento dati personali (Regolamento Europeo n. 679 del 2016 – GDPR) e di controllo a distanza dei lavoratori (Legge 300 del 1970). Sotto il primo profilo il Titolare dovrà provvedere ad informare adeguatamente l’utilizzatore del macchinario o del veicolo circa il trattamento dati relativi alla localizzazione GPS (informativa ex art. 13 del GDPR e vetrofania applicata), oltre a progettare in modo sicuro l’infrastruttura tecnologica su cui risiedono i dati e consentirvi l’accesso esclusivamente a soggetti esplicitamente incaricati. Il Registro delle attività di trattamento aziendale dovrà contenere poi la descrizione dei dati trattati e le misure di sicurezza ad essi applicate. I dati relativi alla localizzazione sono considerati dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR.

Il secondo aspetto normativo rilevante riguarda il controllo a distanza dei lavoratori, regolato dall’art. 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori. Tale norma prescrive che: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”. Non sussistono dubbi che un impianto di localizzazione satellitare installato su un veicolo o un macchinario in uso ad un dipendente consenta incidentalmente anche un controllo sull’attività lavorativa del dipendente e che quindi si ricada nel campo di applicazione della norma indicata. Detto questo, prima dell’installazione dei dispositivi, è necessario addivenire ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di rappresentanza o in caso di mancato accordo, presentare istanza di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Avv. Lorenzo Perino

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